Dal punto di vista della normazione comunitaria, i punti di riferimento sono la Direttiva 79/279/CEE del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori (da poco abrogata e sostituita dalla Direttiva 2001/34/CE del 28 maggio 2001, riguardante l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l’informazione da pubblicare su detti valori) e la Direttiva 89/592/CEE del 13 novembre 1989, sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate (insider trading). In vista dell’aggiornamento di quest’ultima, il 30 maggio scorso la Commissione ha presentato una proposta di Direttiva relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).

Il “Decreto Draghi” attua, anche nel campo della informativa societaria, il principio della “delegificazione”, dettando linee guida generali (ad esempio, con l’articolo 114, relativo alla informazione sui fatti rilevanti) e, poi, dando delega alla Consob per stabilire le modalità dell’informazione del pubblico su tali fatti e per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione con le proprie.

Dando esecuzione alla delega, la Consob ha emanato le relative disposizioni, che si trovano concentrate essenzialmente nella parte III del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente più volte modificato, da ultimo con n. 13130 del 22 maggio 2001). Con proprie comunicazioni, poi, la Consob interviene a chiarire ed a precisare punti specifici del contesto normativo. A titolo di esempio, consideratane la particolare attualità, si menziona la Comunicazione n. DME/1000796 del 4 gennaio 2001, concernente l’utilizzo di siti Internet per la diffusione di informazioni da parte di società emittenti strumenti finanziari quotati.

La Borsa Italiana S.p.A., a sua volta, ha emanato proprie disposizioni, contenute nel “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.” e nelle “Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.”. I citati regolamenti sono agevolmente reperibili sui siti della Consob (www.consob.it, sezione “Regolamenti”, formato “html”) e della Borsa (www.borsaitalia.it, sezione “Regolamenti”, formato “pdf”).

Il quadro dei riferimenti è completato dalla fonte “paranormativa” costituita dal Codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la corporate governance delle società quotate (il cosiddetto “Codice Preda”).

Dal punto di vista contenutistico, il Regolamento della Consob schematizza gli adempimenti obbligatori posti in capo ad un emittente quotato lungo le categorie seguenti: informazione su fatti rilevanti, informazione su operazioni straordinarie (fusioni, scissioni etc.), informazione periodica (in particolare bilancio di esercizio e consolidato, relazione semestrale, relazioni trimestrali). Vi è poi una categoria “di chiusura” intestata alle “Altre informazioni”.

L’informativa sui fatti rilevanti è, ovviamente, quella che presenta i risvolti più intriganti. Non è possibile soffermarvisi qui nel dettaglio. Le linee generali sono dettate dall’art. 114, comma 1, del TUF (gli emittenti ed i soggetti che li controllano sono tenuti ad informare il pubblico dei fatti “non di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari”) e dagli articoli 66 e seguenti del regolamento Consob, dove viene disposto che l’informazione venga resa “senza indugio” e che l’obbligo sia assolto mediante la diffusione di un comunicato contenente gli elementi essenziali del fatto in forma idonea a consentire una valutazione completa e corretta degli effetti che esso può produrre sul prezzo degli strumenti finanziari, nonchè collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti, e aggiornamenti sulle modificazioni significative delle informazioni in questi ultimi contenute. Il comunicato va trasmesso alla Borsa (che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico), ad almeno due agenzie di stampa e, contestualmente, alla Consob. Ove il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni (incluse quelle sull'”after hours”), esso è trasmesso alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della sua diffusione alle agenzie di stampa.

 
 S. Carugati, Segretario generale BPCI