La riforma del diritto societario, così come delineata dalle linee guida e dai principi sanciti dalla Legge Delega n. 366/2001, ai quali i recenti decreti legislativi del 17 gennaio 2003 n. 5 e n. 6 hanno dato attuazione, prevede una sostanziale innovazione in materia di composizione e di competenze degli organi di amministrazione e controllo delle società per azioni.
Entrata in vigore
Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire al 1 gennaio 2004.
I Principi della Legge Delega
In materia di governance di società per azioni, l’art. 4, comma 8, della Legge Delega ha dettato i seguenti principi di riforma:
a) attribuire all’autonomia statutaria un adeguato spazio con riferimento all’articolazione interna dell’organo amministrativo, al suo funzionamento e alla circolazione delle informazioni tra i suoi componenti e gli organi e soggetti deputati al controllo;

b) riconoscere, quando non prevista da leggi speciali, la possibilità che gli statuti prevedano particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per la nomina alla carica;

c) definire le competenze dell’organo amministrativo con riferimento all’esclusiva responsabilità di gestione dell’impresa sociale;

d) disciplinare i doveri di fedeltà dei componenti dell’organo amministrativo con riferimento, in particolare, a situazioni di conflitto d’interesse e in modo tale che i suddetti siano tenuti ad agire in modo informato;

e) prevedere che le società per azioni possano scegliere statutariamente di adottare uno tra i seguenti modelli di amministrazione e controllo:

1. sistema classico basato sulla presenza di un organo di amministrazione, formato da uno o più membri, ed un collegio sindacale;

2. sistema dualistico basato sulla presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza eletto dall’assemblea;

3. sistema monistico basato sulla presenza di un consiglio di amministrazione, all’interno del quale sia istituito un comitato preposto al controllo interno sulla gestione, composto in maggioranza da amministratori non esecutivi in possesso di requisiti di indipendenza e di adeguati poteri di informazione e ispezione.
Alla luce di tali principi la riforma del diritto societario, attraverso un maggiore grado di flessibilità e di autonomia statutaria all’interno delle società per azioni, sottopone ad una radicale revisione delle regole di corporate governance conferendo alla volontà dei soci la possibilità di scegliere tra tre diverse opzioni di carattere generale in merito alla suddivisone delle competenze fra l’organo amministrativo o di gestione e l’organo di controllo o di sorveglianza.
 
I nuovi modelli Governance per le S.p.A.
Di seguito forniamo un quadro di sintesi dei diversi modelli di governance focalizzando l’attenzione, in particolare, sulle principali novità introdotte dalla riforma del diritto societario.
Sistema classico
Ai sensi del nuovo art. 2380 del Codice Civile se lo statuto non dispone diversamente, l’amministrazione e il controllo della società sono regolati secondo lo schema c.d. “classico”, che prevede:
•Â Â   Organo di Amministrazione: un Amministratore unico oppure un Consiglio di Amministrazione il cui numero di componenti (soci o non soci), se non previsto dallo statuto, è determinato dall’Assemblea. Se lo statuto o l’Assemblea lo consentono, il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei suoi componenti. A tale organo di Amministrazione spetta in via esclusiva la gestione dell’impresa e deve compiere tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
•Â Â   Organo di Controllo: coincide con l’attuale Collegio sindacale. Vengono tuttavia previste significative novità. Il Collegio si compone di tre o cinque membri effettivi (soci o non soci) oltre a due sindaci supplenti. Almeno uno dei membri effettivi ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Gli altri membri, se non sono revisori, devono essere scelti fra gli iscritti in determinati albi professionali o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Se il Collegio Sindacale svolge anche il controllo contabile tutti i membri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.
Revisione contabile: il controllo contabile è esercitato da un revisore esterno il quale può essere una persona fisica o una società di revisione, se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, ovvero una società di revisione se la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio. Nelle società non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la revisione contabile può essere svolta dal Collegio Sindacale. In tal caso tutti i membri del Collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.
 
Sistema dualistico
Ai sensi del nuovo articolo 2409-octie c.c. lo statuto può prevedere che l’amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza.
Il sistema dualistico prevede:
•Â Â   Organo di Amministrazione: è rappresentato da un Consiglio di gestione al quale spetta in via esclusiva la gestione dell’impresa. Tale organo è costituito da almeno un numero di componenti (anche non soci) non inferiore a due, la cui nomina, fatta eccezione per i primi componenti nominati nell’atto costitutivo, compete al Consiglio di Sorveglianza. Il Consiglio di Gestione compie le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.
•Â Â   Organo di Controllo: è rappresentato dal Consiglio di Sorveglianza il quale è costituito, salva diversa disposizione statutaria, da un numero di componenti (anche non soci) non inferiore a tre. Almeno un membro effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all’esercizio di particolari attività, può subordinare l’assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Compete al Consiglio di Sorveglianza: (i) nominare e revocare i componenti del Consiglio di gestione, (ii) approvare il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, (iii) promuovere l’azione di responsabilità neo confronti dei componenti del Consiglio di gestione e (iv) riferire per iscritto almeno una volta all’anno all’Assemblea sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.
Revisione contabile: il controllo contabile deve essere obbligatoriamente esercitato da un revisore esterno anche persona fisica, per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, oppure da una società di revisione per le società che, invece, fanno ricorso a tale mercato.
Assemblea dei soci: tenuto conto del ruolo attribuito al Consiglio di Sorveglianza, compete all’Assemblea dei soci il potere di nominare e revocare i Consiglieri di Sorveglianza, di determinare il compenso ad essi spettante (se non indicato nello statuto) e di deliberare sulla loro responsabilità.
 
Sistema monistico
Ai sensi del nuovo articolo 2409-sexiesdecies del Codice Civile: “lo statuto può prevedere che l’amministrazione ed il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno”.
Il sistema monistico prevede:
•Â Â   Organo di Amministrazione: è rappresentato da un Consiglio di Amministrazione al quale compete in via esclusiva la gestione dell’impresa. Almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dal primo comma dell’art. 2399 del Codice Civile e, se lo statuto lo prevede, di quelli previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.
•Â Â   Organo di Controllo: è rappresentato da un Comitato di controllo il quale è nominato al proprio interno dal Consiglio di Amministrazione. I componenti devono: (i) essere dotati dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto, (ii) essere in possesso dei requisiti di indipendenza propri dei membri del Consiglio di Amministrazione e (iii) non essere investiti di cariche particolari o aver ricevuto deleghe di gestione.
Revisione contabile: il controllo contabile deve essere obbligatoriamente esercitato da un revisore esterno anche persona fisica, per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, oppure da una società di revisione per le società che, invece, fanno ricorso a tale mercato.

La scelta del modello – il processo di valutazione
La scelta del modello di governance da adottare implica un processo di analisi da svolgersi con specifico riferimento alla singola realtà aziendale. Occorre infatti valutare le diverse alternative di governance alla luce di:
– assetti proprietari;
– obiettivi di medio/lungo periodo;
– struttura societaria, organizzativa ed amministrativa.
Le novità introdotte richiedono, in particolare, adeguate riflessioni nelle diverse realtà societarie – aziendali che, in sintesi, impongono una evoluzione nella cultura d’impresa.

IR TOP ne ha parlato con Silvia Lirici, Studio Camozzi e Bonissoni