L’importanza di controlli efficienti e di revisori indipendenti è alla base del Sarbanes Oxley Act, provvedimento proposta-risposta del Governo Americano alla crisi di fiducia del mercato finanziario. Quale potrebbe essere una risposta della normativa italiana per garantire agli investitori controlli più sicuri e veritieri, alla luce dei recenti scandali finanziari?
Il tema è molto complesso e coinvolge diversi profili e piani di intervento.
Vi sono molti punti degni di attenzione. In particolare sembra irrinunciabile una riforma dell’istituto della revisione, con particolare riferimento al meccanismo di scelta del revisore ed al controllo e vigilanza sui revisori stessi. Sotto il profilo del sistema di vigilanza bisognerebbe avere il coraggio di razionalizzare le autorità, ridurne il numero e soprattutto fornirle di pregnanti poteri diretti sia di carattere ispettivo che sanzionatorio.
Ma soprattutto ciò emerge proprio dal caso Parmalat è che lavorare sulla sola normativa italiana è un’azione che può contribuire a sedare l’ira dell’opinione pubblica, ma non a gestire in modo efficiente ed efficace il problema.
La chiave di volta infatti è l’internazionalizzazione della vigilanza, lo scambio di informazioni, i riflessi sui gruppi dell’utilizzo di paradisi legali, l’omogeinizzazione delle regole di condotta.
Mai come oggi un investitore necessita di informazione per valutare il rischio, sistematico e intrinseco, di un investimento finanziario. Quali sono le possibili azioni per riportare la fiducia degli investitori?
Non v’è dubbio che i recenti scandali finanziari abbiano inciso molto negativamente sul grado di fiducia dei risparmiatori nei confronti del mercato finanziario in generale ed in particolare nei confronti degli intermediari abilitati (banche, Sim) che rappresentano la loro interfaccia naturale nelle attività di investimento. Non credo che il sistema abbia bisogno di riforme legislative radicali. Sul punto basti pensare che la regolamentazione sull’intermediazione finanziaria è già molto complessa e completa sia a livello comunitario, che nazionale. Probabilmente sotto questo profilo sarebbe sufficiente un inasprimento delle sanzioni (soprattutto quelle amministrative il cui importo risulta a volte inadeguato rispetto alla gravità dei comportamenti) ed un’azione di vigilanza volta ad una applicazione sostanziale e non solo formale degli adempimenti prescritti dalla normativa di settore. Penso in particolare alla conoscenza del cliente ed alla sua corretta profilazione da parte dell’intermediario, alla valutazione di adeguatezza degli investimenti, al flusso informativo delle informazioni tra l’intermediario ed il cliente e viceversa.
Sotto il profilo delle riforme penso invece ad un intervento specifico che riguardi in particolare l’attività di consulenza. Non v’è dubbio infatti che questo servizio è assolutamente determinante nel processo di identificazione delle scelte allocative del risparmio da parte dell’investitore che non abbia affidato le proprio risorse finanziarie ad un gestore professionale, sia esso individuale, che collettivo. La consulenza inoltre è un’attività che, proprio in ragione della sua importanza, richiederebbe da parte degli intermediari ingenti investimenti in termini di risorse di mezzi e di persone al fine di rendere un servizio adeguato alla clientela.
Ci troviamo di fronte ad un paradosso. Nella situazione attuale proprio la consulenza è l’unico tra i servizi non sottoposto a riserva di attività e liberamente esercitabile da chiunque senza obbligo di dotarsi di preventiva autorizzazione, tant’è che per gli intermediari abilitati è qualificato come servizio accessorio, non assurgendo al rango dei servizi di investimento.
Ciò deriva da una scelta del legislatore comunitario compiuta con la direttiva comunitaria n. 22 del 1993 poi recepita nel nostro ordinamento prima con il decreto eurosim del 1996 e poi con il testo unico Draghi del 1998.
Nel senso di una nuova sottoposizione della prestazione del servizio di consulenza ed una sua più pregnante regolamentazione va l’ultima proposta di direttiva comunitaria. Peraltro la necessità di un intervento sul punto deriva proprio dall’analisi dell’operatività sui casi più recenti quali argentina, Cirio e Parlamlat. Le banche si trovano a fronteggiare le pressanti richieste risarcitorie dei risparmiatori per avere consigliato detti titoli ai loro clienti.
Ma proprio questo è il punto. Se si scende sul concreto ci si accorge che il cliente nella stragrande maggioranza dei casi non aveva sottoscritto alcun contratto di consulenza con l’intermediario, nè ha mai corrisposto alcuna somma per la prestazione di tale servizio.
Sembra dunque prioritario uno sforzo volto a far emergere nel delicatissimo punto di contatto tra intermediario e cliente, rappresentato dallo sportello bancario e dalla rete dei promotori finanziari, proprio quell’autonomo servizio rappresentato dal “consiglioâ€, che finisce in modo determinante per indirizzare il risparmiatore verso una certa scelta di investimento. Servizio, lo si ripete, che deve rimanere autonomo, anche sotto il profilo della remunerazione, da quello di negoziazione o comunque di intermediazione sul titolo. L’alternativa è ritrovarsi nella situazione attuale in cui gli intermediari a fronte di un modesto guadagno derivante dall’intermediazione sul titolo (oscillante in media tra il due ed il sette per mille) si trovano potenzialmente a rispondere dell’intero controvalore investimento contestato dal risparmiatore per averlo consigliato, senza che però da tale consulenza abbiano ricevuto un diretto beneficio sotto il profilo economico.
Quali sono stati gli errori degli investitori, se ve ne sono, che hanno condotto all’attuale situazione?
Questo è un tema molto delicato. La direzione corretta sembra quella di accedere ad una tutela differenziata a seconda del livello dell’investitore. In tal senso si auspica che trovi presto attuazione un documento di indirizzo elaborato dal Cesr, comitato degli organi di sorveglianza europei, dove viene meglio definita la categoria degli investitori professionali, nei cui confronti vi è la possibilità di disapplicare alcune norme riducendo in modo consapevole il livello di tutela in ragione della comprovata esperienza in tema di operazioni di mercato finanziario, di professionalità acquisita, nonchè di dimensioni dell’investitore.
In via più generale ritengo che comunque vada compiuta una intensa opera di educazione dei risparmiatori e soprattutto vada corretto l’atteggiamento di “affidamento totale†che talvolta si rinviene da parte dei clienti nei confronti degli intermediari finanziari e delle banche in particolare.
Senza che ciò possa essere inteso come giustificazione di comportamenti degli intermediari che abbiano violato la normativa di riferimento, si ritiene che i soldi, proprio perchè rappresentano un bene prezioso, necessitino di un alto livello di attenzione prima di tutto da parte di chi li investe. In altri termini la stessa cura e lo stesso tempo che un buon padre di famiglia utilizza per il compimento di altre scelte di investimento per importi non così significativi (quale ad esempio quella di un elettrodomestico quale una televisione od un computer) con verifica delle offerte, confronto di convenienza delle stesse, raffronto delle diverse caratteristiche dei prodotti, selezione del centro di vendita più conveniente, si ritiene debba essere impiegata anche nel settore degli investimenti, che, talvolta, rappresentano il frutto del lavoro di una vita o comunque un bene essenziale per il futuro economico di una famiglia. Ecco allora che capire e rendersi conto di ciò che si sta sottoscrivendo o acquistando, la lettura attenta degli estratti conto, l’analisi delle ipotesi di conflitto di interessi rappresentate dagli intermediari potrà contribuire in modo significativo a ridurre il rischio e in molti casi il danno.
IR TOP ne ha parlato con l‘Avv.Luca Zitiello, Partner Studio legale e tributario Camozzi & Bonissoni
luca.zitiello@camozzibonissoni.it