Nella riforma del diritto societario la parte sulla disciplina della società a responsabilità limitata appare una di quelle che presentano le maggiori innovazioni.
Ciò dipende in larga misura dall’intento del legislatore di ampliare, anche nell’ottica di una armonizzazione europea, le possibilità offerte dallo strumento societario muovendosi in una duplice direzione:
– da un lato attrarre nell’orbita di tale istituto una consistente fetta delle società di persone esistenti in Italia perchè i soci possano così beneficiare della responsabilità limitata;
– dall’altro individuare un modello di gestione dell’attività economica adatto alle realtà di non grande entità e caratterizzato da grande flessibilità per meglio rispondere alle mutate esigenze economiche del Paese.
Dalla centralità della figura del socio rispetto all’apporto di capitale discende una libertà pressochè totale di organizzazione dell’attività e dell’amministrazione ma anche la possibilità di un utilizzo dello strumento societario per realizzare nei gruppi una separazione delle attività, evitando acrobazie contrattuali o architetture fragili e complesse anche per scopi trasparenti e legittimi, come ad esempio le joint ventures nelle loro innumerevoli forme. La nuova S.r.l. si configura infatti come istituto assai più agile delle “Special Porpuse Entities” (S.P.E.), previste dalla riforma per questi specifici scopi, ma sottoposte a formalità e controlli che ne rendono meno appetibile l’adozione.
Dovendo limitare l’esame delle novità ad alcune tra quelle di maggiore rilevanza, verranno di seguito considerati i seguenti aspetti:
• i conferimenti;
• le norme che disciplinano le modalità di partecipazione;
• i finanziamenti dei soci;
• l’amministrazione;
• il controllo;
• il processo decisionale.
Conferimenti e modalità di partecipazione.
L’articolo 2464 c.c., oltre a prevedere il deposito del 25%, anzichè del 30% dei conferimenti in denaro (o, in caso di costituzione con atto unilaterale, del 100%, come nel testo attuale), contiene tre importanti modifiche:
• la possibilità di conferire prestazioni d’opera e servizi, attualmente espressamente esclusa dal richiamo dell’art. 2476 all’art. 2342 c.c., purchè siano garantiti mediante prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria, gli obblighi assunti, “per l’intero valore ad essi assegnato”;
• la possibilità di sostituire al versamento in denaro una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria “con le caratteristiche determinate con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri”;
• la sostituzione della complessa procedura attualmente prevista dall’art. 2343 c.c. per il conferimento di beni in natura o di crediti con la semplice stima di un esperto iscritto al registro dei revisori contabili. Questa semplificazione viene estesa all’ipotesi di acquisto da parte della società di beni o crediti, nei due anni successivi alla costituzione (art. 2465 c.c.).
Al di là dell’apprezzabile desiderio del legislatore di valorizzare apporti anche in natura la norma pone non pochi problemi interpretativi che dovranno determinare uno sforzo di chiarezza nelle previsioni dell’atto costitutivo per evitare possibili contenziosi. Non è chiaro, ad esempio, a che condizioni possano essere escusse le garanzie nei confronti dei soci inadempienti agli obblighi di prestazione d’opera o di servizi assunti nei confronti della società. C’e da chiedersi, in particolare, con quali criteri si stabilisca se, ed in che misura, gli obblighi assunti non siano stati osservati. E poi: che succede in caso di inadempimento? Viene escussa la garanzia (presumibilmente a seguito di liti e di sentenze), ma il socio, visto che dopo l’escussione della garanzia ha versato la propria quota di capitale, può rimanere nella società? E, se non vi può rimanere la somma escussa deve essere restituita o può essere trattenuta a titolo di risarcimento del danno?
Il disposto dell’art. 2468 c.c. costituisce poi una delle innovazioni più radicali ed importanti della riforma: consente infatti di disporre nell’atto costitutivo che ai soci siano riconosciuti particolari diritti in ordine alla amministrazione della società ed alla distribuzione degli utili indipendentemente dalla quota di partecipazione.
In questo articolo, che prevede la possibilità di organizzare la società in modo assolutamente libero, e quindi aderente alle più diverse esigenze degli operatori di grandi e piccole dimensioni, sta la vera novità della riforma delle società a responsabilità limitata.
Con una accurata predisposizione delle norme che disciplinano il contratto sociale sarà d’ora in poi possibile gestire iniziative, attività e beni attraverso la società nelle più varie possibili situazioni: dalle joint ventures alla soluzione di problematiche derivanti da passaggi generazionali nelle gestioni delle aziende.
Il necessario apporto tecnico dei professionisti in materie economico-giuridiche sarà estremamente importante per la progettazione e la formulazione delle clausole che regolano i rapporti tra i soci, che dovranno ovviamente essere coordinate con quelle relative all’amministrazione, e potrà consentire di organizzare in modo efficace e funzionale agli scopi della società qualsiasi attività economica.
Finanziamenti dei soci
Il disposto dell’art. 2467 c.c. equipara i finanziamenti dei soci, anche se non effettuati a tale titolo, ai versamenti in conto capitale, con ciò risolvendo una annosa problematica interpretativa. In ogni caso il rimborso di tali finanziamenti è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri crediti, se è effettuato nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito, indipendentemente dalla conoscenza e dall’esistenza stessa dello stato di insolvenza della società al momento del rimborso.
Il secondo comma dell’art. 2467 c.c. apre però una nuova problematica, di ampiezza forse maggiore, rispetto a quella chiusa: infatti, non tutti i versamenti effettuati vengono ritenuti “finanziamenti soci” per gli effetti previsti dal primo comma, ma soltanto quelli “in qualsiasi forma effettuati che sono stati concessi in un momento in cui , anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
La formula adottata presenta contorni eccessivamente indefiniti, e si presta ad interpretazioni di ogni tipo, sia da parte dei soci delle che da parte dei creditori e di chi ne difende gli interessi in sede concorsuale.
Amministrazione e controllo
Nella legislazione attuale, per quanto riguarda l’amministrazione l’articolo 2487 del codice civile rinvia agli articoli che disciplinano l’amministrazione delle società per azioni.
Nella riforma, invece (articoli 2468 e 2475-2476 c.c.):
•Â ai sensi dell’art. 2468 c.c., a singoli soci possono essere attribuiti, come si è detto, particolari diritti riguardanti l’amministrazione;
•Â se l’amministrazione è affidata a più persone, esse possono esercitarla, in base all’atto costitutivo, disgiuntamente o congiuntamente; si applicano, per le due ipotesi, gli articoli 2257 e 2258 del codice civile, relativi all’amministrazione delle società semplici: in caso di amministrazione disgiuntiva ciascun amministratore può bloccare l’attività dell’organo e rimettere ai soci, che deliberano con la maggioranza determinata secondo la parte di utili attribuita a ciascuno, ogni decisione; in caso di amministrazione congiunta per evitare il ricorso ai soci è necessario il consenso di tutti gli amministratori (art. 2475 c.c.);
•Â se lo prevede l’atto costitutivo le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (anche via fax o via e-mail);
•Â il conflitto di interessi viene rilevato non solo in fase deliberativa ma anche in fase esecutiva: infatti possono essere annullate non solo le decisioni ma anche i contratti conclusi da amministratori in conflitto di interessi, se tale conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo;
•Â è profondamente modificata la procedura prevista dall’attuale articolo 2393 c.c. per l’azione sociale di responsabilità, che può essere attivata da ciascun socio (art. 2475-ter c.c.).
In merito alle nuove disposizioni sopra elencate è da sottolineare che in caso di disaccordo tra gli amministratori, ovviamente su materie che non siano di competenza necessaria dell’assemblea dei soci, questi ultimi decidono in base alla partecipazione agli utili, che, come si è visto può essere differente dalla partecipazione al capitale sociale.
La nomina del collegio sindacale (art. 2477 c.c.) è obbligatoria soltanto se il capitale sociale non è inferiore a quello previsto per le società per azioni oppure “se, per due esercizi consecutivi, vengono superati i limiti previsti dall’art. 2435 bis del codice civile.”, ed in tal caso si applicano al Collegio sindacale le norme previste per la società per azioni. In tutti gli altri casi la nomina del collegio sindacale o di un revisore dei conti è facoltativa.
Essendo richiamate semplicemente le “disposizioni in tema di società per azioni” per la nomina obbligatoria del collegio sindacale, sembrerebbe che di norma l’organo di controllo debba essere sdoppiato, e costituito dal collegio sindacale e da un revisore contabile, salva diversa disposizione dello statuto.
Infine, per le considerazioni fatte in premessa, appare assai imprudente non prevedere un organo di controllo indipendente, seppure nella forma del revisore contabile unico, per le società a responsabilità limitata “minori”. Basti pensare alla facilità con la quale operazioni economiche di entità assai rilevante possono essere messe in atto e concluse nel corso dell’esercizio, senza lasciare traccia nel bilancio e quindi non superando i limiti previsti dall’art. 2435 – bis c.c.; o alla possibilità di evitare, anche legittimamente, la necessità di procedere al consolidamento del bilancio di una società a responsabilità limitata da parte di un gruppo.
Anche il processo decisionale vede rilevanti innovazioni. Nella legislazione vigente, per quanto riguarda l’assemblea l’articolo 2486 del codice civile rinvia agli articoli che disciplinano l’amministrazione delle società per azioni.
Nella riforma le disposizioni relative allo svolgimento dell’assemblea, assai semplificate rispetto alla normativa attualmente in vigore, sono contenute in tre articoli (2479 c.c., 2479-bis c.c. e 2479-ter c.c.) ed in un parziale rinvio alle nuove norme delle società per azioni, riguardante l’annullabilità e la nullità delle deliberazioni ed il procedimento di impugnazione.
L’art. 2479 c.c. elenca una serie di argomenti che devono essere necessariamente sottoposti a delibera assembleare, e prevede un particolare quorum per le delibere che modificano l’atto costitutivo e per quelle che riguardano operazioni che comportino sostanziali modificazioni dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci.
Scompare l’assemblea straordinaria.
Per le delibere assembleari, diverse dalle delibere dei soci in caso di disaccordo tra i membri dell’organo amministrativo di cui all’art. 2257 c.c., richiamato dall’art. 2475 c.c., i soci deliberano in base alle quote di partecipazione al capitale sociale.
Tra le novità:
•Â la possibilità di prevedere forme di convocazione libere, purchè atte ad informare tempestivamente i soci sulla data e su gli argomenti da trattare (art. 2479-bis c.c.);
•Â la possibilità, salvo eccezioni indicate dal quarto comma dell’art. 2479 c.c., di adottare le decisioni “mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto”, come per l’organo di amministrazione;
•Â il termine per l’impugnazione delle delibere, che non decorre dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese, o dalla data dell’assemblea, bensì dalla data di trascrizione della decisione nel relativo libro sociale. Per la trascrizione non è previsto alcun termine, nè alcuna formalità di comunicazione ai soci, che quindi potrebbero avere qualche difficoltà a conoscerne la data.
Lino De Vecchi, Consiglio Nazionale dottori commercialisti
Alessandro Danovi, Università Bocconi